Art. 3.
(Centri di riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo).

      1. L'attività di riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo può essere svolta solo in centri in possesso dei requisiti stabiliti dal Ministro della salute secondo criteri previsti da specifiche linee guida stabilite con apposito regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le caratteristiche organizzative e strutturali minime dei centri e prevede apposite disposizioni transitorie per permettere l'adeguamento dei centri che già svolgono l'attività di riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo.
      3. Il riconoscimento degli enti o delle associazioni cui affidare l'organizzazione dei centri di riabilitazione attraverso l'utilizzo del cavallo spetta al Ministero della salute.